Mozzarella di Bufala Campana

Disciplinare di produzione della D.O.P.

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    Disciplinare di produzione
    della Denominazione di Origine Protetta
    "Mozzarella di Bufala Campana"
    Allegato al Decreto del Ministero delle
    Politiche Agricole e Forestali del 18
    settembre 2003
    (G.U. n. 258 del 6.11.2003)
    (Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di
    origine protette e delle indicazioni geografiche
    protette" ai sensi
    del Reg. CE n. 1107/96)
    Il testo di seguito riportato contiene le modifiche approvate con reg 103/2008 (pubblicato sulla GUCE
    L31 del 5 febbraio 2008)
    Il presente testo, in ogni caso, non sostitui
    sce i documenti ufficiali sopra indicati.
    Art. 1
    È riconosciuta la denominazione di origine "Mo
    zzarella di bufala" al formaggio prodotto
    nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.
    Art. 2
    La zona di provenienza del latte di trasformazio
    ne e di elaborazione de
    l formaggio "Mozzarella
    di bufala" comprende il territorio amministrativo di seguito specificato:
    Regione Campania
    Provincia di Benevento
    : comuni di Limatola, Dugenta, Amorosi.
    Provincia di Caserta
    : l'intero territorio.
    Provincia di Napoli
    : comuni di Acerra, Giugliano in Campania, Pozzuoli, Qualiano, Arzano,
    Cardito, Frattamaggiore, Fra
    ttaminore, Mugnano di Napoli.
    Provincia di Salerno
    : l'intero territorio.
    Regione Lazio
    Provincia di Frosinone
    : comuni di Amaseno, Giuliano di Roma, Villa S. Stefano, Castro dei
    Volsci, Pofi, Ceccano, Frosinone,
    Ferentino, Morolo, Alatri, Ca
    strocielo, Ceprano, Roccasecca.
    Provincia di Latina
    : comuni di Cisterna di Latina
    , Fondi, Lenola, Latina, Maenza,
    Minturno,
    Monte S. Biagio, Pontinia, Priverno, Prossedi, Ro
    ccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, S.
    Felice Circeo, Sermoneta,
    Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Aprilia.
    Provincia di Roma
    : comuni di Anzio, Ardea, Nettuno
    , Pomezia, Roma, Monterotondo.
    Regione Puglia
    Provincia di Foggia:
    l.intero territorio dei comuni di Manf
    redonia, Lesina e
    Poggio Imperiale e
    parte del territorio dei comuni che seguono con la corrispondente delimitazione:
    Cerignola . La zona confina ad est con il lago Sa
    lpi, a sud con la statale n. 544, a nord e ad
    ovest con il comune di Manfredonia;
    Foggia . La zona abbraccia il
    perimetro della nuova circonvallazi
    one, ad est in direzione del
    comune di Manfredonia, ad ovest
    in direzione del comune di Luce
    ra, a nord e a sud confina con
    la rimanente parte del comune di Foggia;
    Lucera . La zona interessata confina ad ovest co
    n il comune di Foggia, a
    sud con la statale n.
    546 e con parte del torrente San Lorenzo, a no
    rd con la strada provinciale n. 16 fino a
    raggiungere il comune di Torremaggiore e ad est co
    n la strada provinciale n. 17 che da Lucera
    conduce a Foggia;
    Torremaggiore . La zona interessata confina a su
    d con il comune di Lucera, ad est con il
    comune di San Severo, ad ovest con la strada pr
    ovinciale n. 17 in dire
    zione Lucera e a nord
    confina con il comune di Apricena;
    Apricena . La zona interessata
    costeggia a sud il torrente Radicosa, ad est la strada
    .Pedegarganica. ed il comune di Sannicandro Garg
    anico, ad ovest con il comune di Lesina e a
    nord con il comune di
    Poggio Imperiale;
    Sannicandro Garganico . La zona interessata conf
    ina a sud con la strada statale Garganica, a
    nord con il comune di Lesina, ad ovest con il co
    mune di Apricena, ad est con il comune di
    Cagnano Varano;
    Cagnano Varano . La zona interessata confina a
    sud con la strada statale Garganica, ad est
    con il lago di Varano, ad ovest con il comune di
    Sannicandro Garganico e a nord con il mare;
    San Giovanni Rotondo . La zona interessata conf
    ina a sud con la strada n. 89, ad est con il
    comune di Manfredonia, ad oves
    t con il comune di San Marco in Lamis e a nord con la strada
    provinciale n. 58;
    San Marco in Lamis . La zona interessata confina
    a nord con il comune di Foggia, ad est con il
    comune di San Giovanni Rotondo, ad ovest con il comune di Rignano Garganico e a nord con la
    restante parte del comune
    di San Marco in Lamis.
    Regione Molise
    Provincia di Isernia:
    comune di Venafro.
    Art. 3
    La "Mozzarella di bufala campana" è prodotta escl
    usivamente con latte di bufala intero fresco.
    La lavorazione prevede l.utilizzo di latte
    crudo, eventualmente term
    izzato o pastorizzato,
    proveniente da bufale allevate nella zona di cui all'ar
    t. 2 e ottenuta nel rispetto di apposite
    prescrizioni relative all'allevamento e al processo tecnologico, in quanto rispondenti allo
    standard produttivo seguente:
    A)
    gli allevamenti bufalini dai quali deriva il latte devono essere strutturati secondo gli usi locali
    con animali originari della zona di cui all.art. 2, di razza mediterranea italiana. I capi bufalini
    allevati in stabulazione semilibera in limitati paddok, allaperto con ricorso al pascolamento,
    devono risultare iscritti
    ad apposita anagrafe già prevista per legge;
    B)
    il latte deve:
    i.
    possedere titolo in grasso minimo del 7,2%;
    ii.
    possedere titolo protei
    co minimo del 4,2%;
    iii.
    essere consegnato al caseificio, opportunamente filtrato con mezzi tradizionali e
    trasformato in Mozzarella di Bufala Campana entro la 60a ora dalla prima mungitura;
    C1)
    l.acidificazione del latte e cagliata è ottenuta per addizione di siero innesto naturale,
    derivante da precedenti lavorazioni di latte di bufala avvenute nella medesima azienda o in
    aziende limitrofe ubicate nella stessa zona di produzione di cui all.art. 2;
    C2)
    la coagulazione, previo riscaldamento del
    latte ad una temperatura variante da 330° a
    390° c. è ottenuta per aggiunta di
    caglio naturale di vitello;
    C3)
    la maturazione della cagliata avviene sotto siero per un tempo variabile in relazione alla
    carica di fermenti lattici presenti
    nel siero innesto naturale aggiunto, ma oscillante intorno alle
    cinque ore dalla immissione del caglio. Al termine della maturazione, dopo sosta sul tavolo
    spersoio, la cagliata viene ridotta
    a strisce, tritata e posta in appo
    siti mastelli, an
    che in acciaio
    o in filatrici. La cagliata, dopo miscelazione con acqua bollente, viene filata, quindi mozzata e/o
    formata in singoli pezzi nelle forme e dimensioni previste. Questi ultimi, vengono posti in
    acqua potabile, per tempi variabili in funz
    ione della pezzatura, fino a rassodamento. La
    salatura viene eseguita in salamoia per tempi
    variabili in base alla pezzatura ed alla
    concentrazione di sale delle salamoie, cui segue immediatamente il confezionamento, recante il
    contrassegno della D.O.P. da effettuar
    si nello stesso stabilimento di produzione. Il prodotto
    confezionato deve essere manten
    uto, fino al consumo finale, nel suo liquido di governo,
    acidulo, eventualmente salato. Il prodotto può esse
    re affumicato solo con procedimenti naturali
    e tradizionali: in tal caso la denominazione di origine deve essere seguita dalla dicitura
    "affumicata";
    D)
    forma: oltre alla forma tondeggiante, sono
    ammesse altre forme tipiche della zona di
    produzione, quali bocconcini, trecce, perline, ciliegine, nodini, ovolini;
    E)
    peso, variabile da 10 g a 800 g, in relazione alla
    forma. Per la forma a trecce, è consentito il
    peso fino a 3 kg;
    F)
    aspetto esterno: colore bianco porcellanato, crosta sottilissima di circa un millimetro con
    superficie liscia, mai viscida ne' scagliata;
    G)
    pasta: struttura a foglie sotti
    li, leggermente elastica nelle pr
    ime otto-dieci ore dopo la
    produzione ed il confezionamento, successivamente
    tendente a divenire pi
    ù fondente; priva di
    difetti quali occhiature, provocat
    i da fermentazioni gassose o anom
    ale; assenza di conservanti,
    inibenti e coloranti; al taglio presenza di scolatu
    ra in forma di lieve sierosità biancastra, grassa,
    dal profumo di fe
    rmenti lattici;
    H)
    sapore: caratteristico e delicato;
    I)
    grasso sulla sostanza secca: minimo 52%;
    L)
    umidità' massima: 65%.
    Art. 4
    Il formaggio a denominazi
    one di origine "Mozzarella di Bufala
    Campana" deve recare apposto
    all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno sulla confezione di cui all'allegato
    A
    ,
    rilasciato dall.ente consortile, titolare della tutela e vigilanza, su mandato dell.organismo di
    controllo. Il suddetto contrassegno che costituisce
    parte integrante del presente disciplinare,
    reca il numero attribuito dall.ente consortile e gli estremi del regolamento comunitario con cui
    e' stata registrata la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza alle specifiche
    prescrizioni normative.
    Il contrassegno deve avere i seguenti riferimenti colorimetrici:
    A)
    parte superiore, sole a raggiera: rosso
    composto da 79% magenta e 91% giallo;
    B)
    parte inferiore, campo verde, composto da 91% cyan e 83% giallo, con la dicitura
    .Mozzarella di Bufala. di colore bianco; sotto
    campo verde, la dicitura .Campana. di
    colore verde;
    C)
    parte centrale, recante la testa
    di bufala, di colore nero.
    Il prodotto ottenuto con latte
    crudo deve riportare in etichetta detta specificazione.
    E. vietato utilizzare nella design
    azione e presentazione del prodotto
    D.O.P. Mozzarella di Bufala
    Campana ulteriori qualificazioni geografiche.
    Art. 5
    E. abrogato il decreto del Presidente
    della Repubblica 28 settembre 1979.
    Allegato A:
    DM 7 aprile 1998
    Determinazione degli elementi di etichett
    atura per il prodotto a denominazione di
    origine protetta "Mozzarella di bufala Campana"
    Art. 1
    Il prodotto a denominazi
    one di origine "Mozzarella di bufala Campana" è immesso al consumo
    munito di un appo
    sito contrassegno apposto sul relativo
    confezionamento, recante il simbolo
    visivo riportato in allegato al presente decreto, utilizzando i seguenti riferimenti colorimetrici:
    1) parte superiore, sole a raggiera: rosso
    composto da 79% Magenta e 91% Giallo;
    2) parte inferiore, campo verde, composto da
    91% Cyan e 83% Giallo
    , con la dicitura
    "Mozzarella di bufala Campana" di colore bianco
    ad eccezione del nome
    "Campana" di colore
    verde;
    3) parte centrale, recante la te
    sta di bufala, di colore nero.
    Il contrassegno di cui trattasi è
    parte integrante delle norme di
    designazione che ne prevedono
    l'utilizzo esclusivamente con la dicitura "Mozzarella di bufala Campana", immediatamente
    seguita dalla menzione "denominazione di origine" ovvero "denominazione di origine protetta".
    Art. 2
    Tenuto conto che le specifiche norme nazionali e quelle comunitarie di cui all.art. 10 del
    regolamento (CEE) n. 2081/92 prevedono che tutte
    le produzioni a denominazione di origine
    siano sottoposte a controlli specifici inerenti l.origine della materia prima e le modalità di
    produzione, gli operatori che intendano utilizzare la denominazione di origine protetta
    "Mozzarella di bufala Campana" devono manifestar
    e la propria opzione prima di dare corso al
    ciclo produttivo indicando tutti gli elementi utili per l'accertamento tecnico dell'origine del latte
    e del completo rispetto del disciplinare di pr
    oduzione, avanzando richiesta in tal senso
    all.Organo di controllo tecnico al fine dell.effettuazione dei controlli preliminari all.apposizione
    del contrassegno di cui al
    precedente articolo.
    DM 21 luglio 1998
    Criteri per l.utilizzo dei termini di designazi
    one relativi al prodotto a denominazione
    di origine protetta "Mozzarella di bufala Campana"
    Art. 1
    Nell'etichettatura di formaggi freschi a pasta filata, derivati da solo latte di bufala, che
    utilizzino per la loro designazione il termine "mozzarella" ed analoghi, ma non recanti la
    denominazione di origine protetta
    "Mozzarella di bufala campana", non è consentito l'utilizzo
    della denominazione "mozzarella
    di bufala" ma è consentito in
    dicare esclusivamente anche
    nello stesso campo visivo la
    denominazione di vendita "m
    ozzarella" unitamente alla
    specificazione "di latte di bufala" a condizione che i singoli termini "mozzarella" e di "latte di
    bufala" vengano riportati in caratteri di uguale dimensione e che tra il termine "mozzarella" e
    la successiva specificazione "di latte di bufala" compaia l'indicazione di un nome di fantasia o
    del nome, o ragione sociale, o ma
    rchio depositato del fabbricante.
    Art. 2
    Al fine di evitare ogni forma di evocazione
    della denominazione di
    origine protetta con
    conseguente confusione nel consumatore, sulle conf
    ezioni dei prodotti di cui all'art. l non può
    figurare la riproduzione o imitazione del contrassegno specifico recante la testa di bufala di cui
    all'allegato A del decreto del Presidente del Co
    nsiglio dei Ministri 10 maggio 1993 e al decreto
    ministeriale 7 aprile 1998, in qu
    anto parte integrante della deno
    minazione di origine protetta
    "Mozzarella di bufala campana".
    Per le medesime motivazioni, le indicazioni dei nomi di fantasia o del nome o ragione sociale o
    marchio depositato di cui all'art.
    1, non devono fare alcun richiamo all.accezione geografica
    della denominazione protetta e/o riferimenti scritti alla specie dell.animale bufala.
     
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